Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento avente per oggetto un'area edificabile, non preceduto dall’invito a comparire per proposta di adesione, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta semplice indicando il proprio recapito anche telefonico o telematico.
L’impugnazione dell’avviso comporta, in ogni caso, rinuncia all’istanza di definizione.
La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
L’istanza deve essere presentata personalmente all’Ufficio Tributi che rilascia ricevuta oppure deve essere spedita a mezzo raccomandata, nel qual caso si considera presentata nel giorno di consegna all’ufficio postale.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’Ufficio Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire.
Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile incontrovertibilmente sulla base di elementi certi.
Data ultimo aggiornamento: 12/05/2016
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