Altri contenuti - Accessibilità e statistiche di utilizzo
 

L'accessibilità è la capacità dei sistemi informativi, ivi inclusi i siti web delle pubbliche amministrazioni,  di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
Un sito accessibile è utilizzabile da persone dotate di browser non solo recenti e non solo proprietari, ed è utilizzabile sia con connessione veloce che con collegamenti lenti, così come da non vedenti, ipovedenti, non udenti, ecc.
Il sito web è accessibile se è percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido.

I servizi implementati in un sito web sono accessibili se presentano i seguenti requisiti:

  1. accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;
  2. fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzate da:
    • facilità e semplicità d'uso
    • efficienza nell'uso
    • efficacia nell'uso
    • soddisfazione nell'uso

Riferimenti normativi
Il 17 dicembre 2003 il Parlamento Italiano ha approvato all'unanimità la Legge sull'Accessibilità o Legge Stanca dal nome del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca che l'ha presentata sotto forma di Disegno di Legge.
La Legge "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" è stata pubblicata in gazzetta Ufficiale come Legge 9 gennaio 2004 n.4.
La Legge prevede l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di rendere accessibili tutti i propri siti web, prevede infatti che i nuovi contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di siti internet siano nulli qualora non rispettino i requisiti di accessibilità dei prodotti/servizi acquisiti. L'inosservanza delle disposizioni della Legge sono rilevanti ai fini della misurazione e della valutazione delle performance individuali dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
La Legge rinvia ad un successivo regolamento per quanto riguarda le specifiche tecniche o linee guida da seguire per la realizzazione di siti accessibili.

Con le Linee Guida sull'Accessibilità degli Strumenti Informatici emanate da AGID, ai sensi dell'art.11 della suddetta legge sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità.

Al seguente link è possibile accedere alla dichiarazione di accessibilità del sito istituzionale.

Al seguente link è possibile accedere alla dichiarazione di accessibilità del portale dei servizi online.

Per eventuali segnalazioni relative a difetti in termini di conformità ai principi di accessibilità ed alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida, nonchè di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi utilizzare il form FEEDBACK.

Nel caso di mancata risposta alla segnalazione precedente nel termine di 30 giorni dalla richiesta o nei casi di risposta insoddisfacente è possibile fare ricorso al Difensore Civico per il Digitale.

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di AGID.

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D. Lgs. 82/2005 (CAD), i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, fra cui rientra questa Amministrazione, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, dei servizi in rete e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. Si tratta di dati come il numero di visitatori unici, di pagine viste, di click e di download, la durata media di una visita, il sistema operativo, il browser utilizzato.

I dati statistici pubblicati sono stati raccolti utilizzando lo strumento Web Analytics (WAI) di AGID, per ulteriori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di WAI