ASSEGNI DI MATERNITA'
(Responsabile del procedimento: TREVISAN PAOLA)
 

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta (quota differenziale).

La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. L’assegno di maternità non può essere cumulato con altri trattamenti previdenziali di maternità.


L'Assegno di maternità viene concesso dai Comuni alle cittadine residenti nel territorio comunale in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale. L'assegno viene corrisposto per 5 mensilità ed erogato in un'unica soluzione dall'INPS.

Per le nascite dell'anno 2024 il limite ISEE per l'accesso al beneficio è di € 20.221,13 e l'importo erogato è pari ad € 2.020,85 (€ 404,17 per n. 5 mensilità).

Gli importi dell’assegno e delle soglie per l’accesso sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

L’assegno è erogato alle donne, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di titolo di soggiorno valido.

La domanda per l’assegno di maternità deve essere presentata dalla madre al Comune (spedizione postale, consegna a mano all’Ufficio SUP oppure trasmissione via fax o e-mail) entro i SEI MESI successivi alla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.
La domanda va corredata da:
- documento di identità della sottoscrittrice;
- attestazione ISEE ordinario (o minori in caso che i genitori non siano conviventi);
- codice IBAN (necessariamente intestato o contestato alla madre)
- titolo di soggiorno in corso di validità

Il Comune controlla la sussistenza di tutti i requisiti e, in caso di concessione, trasmette per via telematica trimestralmente all’INPS i dati necessari per il pagamento.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 74 comma 4 Legge 28/03/2001 n. 151.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La domanda deve essere presentata dalla madre entro i sei mesi successivi alla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.



Data ultimo aggiornamento: 01/06/2023

Per attivare il procedimento l'utente deve rivolgersi allo Sportello per il Cittadino
Modalità: Raccolta domande complete di allegati
Tel: +39 0422 6178
Fax: +39 0422 61799
Email: mail@comune.villorba.tv.it
Pec: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it
Indirizzo: Villa Giovannina - piazza Umberto I, 21
Orari: lunedì 9:30-13.00 15:00-18:00, da martedì a venerdì 8:30-13:00, sabato chiuso.

Modulistica
MODULO DI RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITA'
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