L'Ufficiale di Anagrafe rilascia ai privati che ne facciano richiesta certificazioni di residenza o di stato di famiglia di persone iscritte in APR (che è un pubblico registro). Altre certificazioni che siano desumibili dagli atti anagrafici possono essere rilasciate se non ci sino ragioni di Legge contrarie o vi ostino esigenze di pubblico interesse.
L'Ufficiale di Anagrafe è tenuto a rilasciare, su richiesta dei privati, esclusivamente certificazioni o attestazioni. L'attività di controllo e di conferma dati si fa solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici, procedenti in caso di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.71 DPR n.445/2000).
A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, mentre le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad operare unicamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini. Conseguentemente gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati solamente ad uso privato e ai cittadini non vengono più rilasciati certificati anagrafici ad uso pensione, ad uso assegni familiari, ad uso sussidi sociali, ad uso scolastico, ad uso fiscale, ad uso agevolazioni agricole, ecc., in quanto destinati ad un pubblico ufficio o ad un gestore di pubblico servizio.
Per i certificati anagrafici (certificati di residenza, stato di famiglia, certificati contestuali o cumulativi, c.d. esistenza in vita, certificati anagrafici di nascita, matrimonio o morte (certificati rilasciati nel luogo di residenza), ecc.), è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria pari ad Euro 16,00 + Euro 0,52 per ciascun documento.
Per il rilascio di certificazioni anagrafiche storiche con ricerca di archivio e compilazione manuale è previsto il pagamento di un diritto di segreteria speciale di € 5,16 per ogni nominativo (n. 6-bis della Tabella D della Legge n. 604 del 08/06/1962, come aggiornata dal D.L. n. 55 del 28/02/1983 "Certificati ed attestati redatti a mano con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti: £ 10.000" ossia € 5,16).
Eventuali richieste di certificati ad uso privato esenti dall'imposta di bollo dovranno indicare la norma di legge che specificatamente prevede l'esenzione per il caso specifico. Questo perchè in base al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 (Tabella: disciplina dell'imposta di bollo) tutte le certificazioni devono essere rilasciate in carta legale, ad eccezione dei soli casi previsti nella Tabella B del DPR 642/1972 citato e dei casi di esenzioni espressamente previti da normativa di specie. Non verranno rilasciati certificati per un uso che la legge considera esente dall'imposta se indirizzati ad una Pubblica Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio (vedi su Modulistica: Tabella esenzioni).
Nel caso di rilascio di certificati dello stato civile (certificato o estratti di nascita, matrimonio o morte rilasciati nel luogo di registrazione dell'evento, cioè desunti dai registri dello stato civile) ad uso privato, non sono previsti nè bollo (esenzione ai termini dell'art. 7 della Legge n. 405/1990), nè diritti di segreteria (non contemplati dal DPR N. 396/2000).
- La richiesta normalmente avviene direttamente allo Sportello Unico per il Cittadino.
- E' necessario richiedere verbalmente il tipo di certificazione richiesta e a chi si riferisce.
- Il richiedente pagherà direttamente l'equivalente della marca da bollo e dei diritti dovuti (ovvero indicherà la specifica norma di esenzione dall'imposta di bollo).
La richiesta di certificati dello stato civile viene evasa direttamente allo Sportello Unico per il Cittadino, per gli estratti per copia integrale e per riassunto dello stato Civile è necessario formalizzare richiesta scritta.
La richiesta può essere fatta attraverso richiesta scritta (Esempio: posta; fax; PEC). Nel caso di richiesta scritta il richiedente è pertanto tenuto a:
- ad allegare la marca da bollo amministrativa, in formato elettronico, da € 16,00 e produrre € 0,52 per diritti di segreteria (non allegare inutilmente marche per atti giudiziari e non inviare l'importo in francobolli);
- in alternativa ad inviare o prudurre € 16,52, essendo l'ufficio anagrafe autorizzato ad assolvere virtualmente l'imposta di bollo (Autorizzazione Intendenza di Finanza di Treviso n.2921/91 del 11.02.1991);
- ovvero ad indicare la eventuale causa specifica dell'esenzione dell'imposta (che non può riguardare certificazioni da produrre ai pubblici uffici o a gestori di servizi pubblici);
- per invii postali è opportuno allegare alla richiesta una busta preaffrancata.
Le certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Dalla data del 01.01.2012 (art. 15 Legge n. 183/2011) non è più ammesso prorogare la validità della certificazione con apposita autocertificazione.
RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI IN MODALITA' TELEMATICA (ON-LINE)
Dall’1 febbraio 2025, a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale n.24 in data 30/01/2025, è necessario effettuare il pagamento (precedente o contestuale) del contributo amministrativo di € 300,00 (euro trecento) previsto dal comma 637 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2024 n.207 per la richiesta di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo, relativi a persone diverse dal richiedente.
Il contributo è di € 250,00 qualora la richiesta sia corredata da tutte le connotazioni identificanti l’atto (Cognome, Prenomi e anno dell’evento esatti, oppure luogo e data dell’evento correttamente indicati, oppure Registro/Parte/Serie/Numero dell’atto) dal quale si desumono i dati per la certificazione o l’estratto.
Il pagamento (tramite Pago PA o altri sistemi di pagamento elettronici) dovrà precedere la richiesta, che sarà corredata dalla ricevuta del pagamento stesso. In caso di mancanza o inesatto pagamento dei contributi suddetti, le predette istanze o richieste risultano improcedibili e verrà inviato al richiedente un provvedimento di improcedibilità in forma semplificata ed il pagamento non verrà restituito.
Il termine per il rilascio di estratti o certificati di stato civile “occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera” (Art.14 del D.L. 4 ottobre 2018 n.113, come modificato dalla Legge di conversione 1 dicembre 2018 n.132).
Data ultimo aggiornamento: 30/11/2023
Per attivare il procedimento l'utente deve rivolgersi allo
Sportello per il CittadinoModalità:
Rilascia certificazioni anagrafiche e di stato civileTel: +39 0422 6178
Fax: +39 0422 61799
Email:
mail@comune.villorba.tv.itPec:
protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.itIndirizzo: Villa Giovannina - piazza Umberto I, 21
Orari: lunedì 9:30-13.00 15:00-18:00, mercoledì 11:00-13:00, martedì, giovedì e venerdì 8:30-13:00, sabato chiuso.
Costi per l'utenzaSalvo esenzioni di Legge per il rilascio della certificazione richiesta è dovuta l'imposta di Bollo di € 16,00 e i diritti di segreteria di € 0,52.