LEGALIZZAZIONE - TRADUZIONE
(Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Corbolante)
 

I documenti dello stato civile formati in uno Stato straniero non hanno alcun valore in Italia, se non in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione in lingua italiana (articoli. 21 e 22 del DPR n.396/2000).

LEGALIZZAZIONE

La legalizzazione è la attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma sul documento e della autenticità della firma stessa.
Un  documento rilasciato da Autorità straniera all'estero va legalizzato dalla competente Autorità Consolare Italiana all'Estero.

  • Vi è esenzione dalla legalizzazione per documenti rilasciati da quegli stati firmatari di specifici Accordi o Convenzioni Internazionali.  Ad esempio per i principali stati europei (Convenzione di Lussemburgo del 1957; Convenzione di Atene del 1977; Convenzione di Bruxelles del 1987), per la Turchia (Convezione di Atene del 1977), per l'Argentina (Accordo di Roma del 1987).
  • Vi è semplificazione per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'AJA del 5.10.1961 (apposizione di “apostille” da parte dell'autorità nazionale designata, senza bisogno di ricorrere alla legalizzazione dell'autorità consolare italiana all'estero) (clicca qui per accedere al sito della Prefettura di Treviso per conoscere gli Stati aderenti). Un documento rilasciato da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia va legalizzato presso la PREFETTURA.
  • Vi è esenzione dalla legalizzazione degli atti redatti dai consolati stranieri in Italia (cioè dai loro rappresentanti diplomatici o consolari) per gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7.6.1968: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

TRADUZIONE

La traduzione di un documento rilasciato dall'Ufficio Demografico di Villorba per essere valido all'estero va legalizzato presso la Prefettura di Treviso  (tranne nel caso in cui tale formalità sia abolita da convenzioni internazionali) (cliccare qui per accedere al sito della Prefettura)
La traduzione di un documento fatto all'estero in lingua italiana deve essere eseguita o attestata conforme al testo straniero da una Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana all'Estero. E' considerata equivalente la dichiarazione consolare  della qualità legale di traduttore ufficiale straniero che ha svolto la traduzione in italiano. La traduzione può infine essere eseguita in Italia presso il competente Tribunale o, se il documento va presentato all'Ufficio dello Stato Civile, dal traduttore che giuri davanti a questi di aver tradotto in conformità al testo straniero.



Data ultimo aggiornamento: 30/11/2023

Ufficio di competenza: Stato Civile
Tel: +39 0422 6178
Fax: +39 0422 61799
Email: mail@comune.villorba.tv.it
Pec: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it
Indirizzo: Villa Giovannina - Piazza Umberto I, 21
Orari: Gli Uffici ricevono generalmente su appuntamento nella sede di villa Giovannina in via della Libertà 21, nella fascia oraria 9:30-13:00 (tutte le mattine, dal lunedì al venerdì) e 15:00-18:00 (di pomeriggio solo il lunedì).