DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Di cosa si tratta?
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (detta comunemente “autocertificazione”) è un documento sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di talune normali certificazioni, comprovante stati, qualità personali e fatti espressamente e tassativamente indicati dall'articolo 46 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000):
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha lo stesso valore del certificato limitatamente ai rapporti:
- con una qualsiasi pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio;
- con i privati (es. banche, assicurazioni, imprenditori privati, ec.) che decidono di accettarla (è una facoltà). La dichiarazione sostitutiva di certificazione non può invece essere utilizzata per presentare atti o documenti all'autorità giudiziaria o nei procedimenti elettorali (es. presentazione di liste di candidati per la partecipazione ad elezioni; presentazione di proposte referendarie e di leggi di iniziativa popolare).
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (come anche per le domande di partecuiopazione a pubblici concorsi) non c’è necessità di alcuna autenticazione o altra formalità. E' sufficiente la sottoscrizione autografa (non è dunque richiesto di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento) del modulo compilato.
Le dichiarazione sostitutive di certiificazione non scontano l'imposta di bollo e sono pertanto documenti in carta semplice.
Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e sono rese sotto responsabilità penale del sottoscrittore.
Le singole amministrazioni pubbliche o i gestori di pubblico servizio sono tenute a predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati possono utilizzare, ovvero ad inserire la formula nei moduli previsti per specifiche istanze.
Se il documento va presentato ad amministrazione diversa dal Comune di Villorba, non c'è intervento dell'ufficio comunale. Sono disponibili comunque presso lo sportello Unico per il Cittadino (e nel sito internet) moduli in bianco per la compilazione da parte del cittadino.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Di cosa si tratta?
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di cui all'articolo 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000 - consiste in una libera dichiarazione, resa sotto propria responsabilità, riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Con questa dichiarazione si può altresì attestare che la copia di una pubblicazione, di titoli di studio o altri documenti, sono conformi all'originale.
- Quando è presentata alle Amministrazioni pubbliche o Gestori di servizi pubblici, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non deve essere autenticata ma:
- deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla;
- deve essere presentata od inviata allegando la fotocopia di un documento di identità.
- E' prevista la autenticazione soltanto nei seguenti casi:
- domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi ecc;) da parte di altre persone;
- dichiarazioni relative a stati, fatti, qualità destinate a Privati (es. Banche, assicurazioni) che non ritengono di avvalersi del DPR n.445/2000 (Testi Unico sulla documentazione amministrativa). La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è infatti estesa anche ai privati che decidono di accettarla. Per i privati, infatti, accettare la dichiarazione non è un obbligo ma una facoltà.
L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco. In questi casi “l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio” (art.21 DPR 445/2000).
Nei casi in cui venga chiesto all'Ufficio comunale l'autenticazione della sottoscrizione, il funzionario che la esegue applica l’imposta di bollo, dovuta per gli atti autenticati da pubblici ufficiali, come indicato al n.1 della Tabella allegata al DM 20.08.1992 – approvazione della tariffa dell’imposta di bollo (emanato dal Ministero delle Finanze, sostituisce la Tabella A allegata al DPR n.642/1972), a meno che “quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare” (art.37 c.2 DPR 445/2000).
Data ultimo aggiornamento: 30/11/2023
Per attivare il procedimento l'utente deve rivolgersi allo
Sportello per il CittadinoModalità:
consegna la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, alle Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, provvede alle eventuali autentiche di firmaTel: +39 0422 6178
Fax: +39 0422 61799
Email:
mail@comune.villorba.tv.itPec:
protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.itIndirizzo: Villa Giovannina - piazza Umberto I, 21
Orari: lunedì 9:30-13.00 15:00-18:00, mercoledì 11:00-13:00, martedì, giovedì e venerdì 8:30-13:00, sabato chiuso.
Costi per l'utenzaNessuno