CITTADINANZA - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS
(Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Corbolante)
 

Per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano, cioè ai discendenti degli emigranti trasferitisi all'estero, la procedura è di competenza dei Consolati italiani all'estero.
Solo nel caso di cittadino straniero che sia iscritto nell'Anagrafe dei residenti la competenza è dell’ufficio dello stato civile del comune di residenza.
L'interessato deve fare formale richiesta in marca da bollo corredata da tutta la documentazione che dimostri: la discendenza diretta da cittadino italiano; che l'avo non abbia perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione straniera; che non ci sia stata perdita del diritto o rinuncia da parte dell'avo e dei discendenti. Tutta la documentazione deve essere in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione.
Poiché l'istruttoria della pratica comporta solitamente il ricorso alle Autorità consolari all'estero ovvero ad autorità di altri Enti,  il termine si prolunga nell’attesa di ricevere i documenti necessari e può protrarsi per ulteriori mesi (vedi punto n. 4 Notizie sulla durata del procedimento).
Il termine di trattazione della pratica, da parte del Comune di Villorba, è di 180 GG. (Art. 2 Legge n. 241/1990 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 07/01/2023).
Solo se vengono confermate tutte le condizioni poste dalla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991, verrà riconosciuta la cittadinanza italiana e provveduto alla trascrizione degli atti del richiedente, altrimenti vi sarà un provvedimento denegatorio.

1) Notizie sul procedimento e iscrizione anagrafica
 
Per i documenti da produrre per il riconoscimento della cittadinanza italiana  a cittadini stranieri di ceppo italiano, bisogna far riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991, che stabilisce la procedura per la trascrizione degli atti ed il riconoscimento della cittadinanza.
-    La richiesta deve essere fatta al Consolato Italiano se si risiede all’estero. In tale caso il Consolato provvede a verificare i documenti, a richiedere integrazioni e poi a inviare gli atti al Comune.  
-    La richiesta può essere fatta in ITALIA – all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza -  SOLO SE  C'E' ISCRIZIONE  nella Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) fatta in quel Comune Italiano (l’iscrizione si può avere solo se si vive stabilmente presso una abitazione del territorio comunale).
(Requisiti generali per l'iscrizione in APR di un cittadino straniero extra Unione Europea:
a) valido passaporto straniero;
b) possesso del Permesso di soggiorno rilasciato dall’Autorità italiana di Pubblica Sicurezza = Questura;
c) stabile abitazione nel Comune verificata con accertamento della Polizia Locale (dimore transitorie fatte al solo fine di presentare l'istanza di riconoscimento, non sono idonee all'esito favorevole dell'accertamento).
d) legittima e documentata occupazione dell’alloggio (es. contratto di affitto; dichiarazione di ospitalità all’Autorità di Pubblica Sicurezza)

NOTA 1: Per l’iscrizione condizionata al riconoscimento del possesso della cittadinanza, è ammesso in luogo del permesso di soggiorno la ricevuta della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso ovvero lo specifico timbro Schengen sul Passaporto (entro 90 gg. dall’ingresso in Italia)  –  NOTA BENE:  Dopo 90 giorni cioè 3 mesi,  se la pratica, come probabile, non sarà terminata sarà comunque necessario presentare documentazione di Soggiorno. In assenza verrà ANNULLATA l’iscrizione anagrafica e verrà ANNULLATO il procedimento di riconoscimento cittadinanza.
NOTA 2: L’insufficienza della documentazione per la pratica di riconoscimento o la mancanza della dimora abituale (non iscrizione in APR) comportano l’ANNULLAMENTO della iscrizione in APR e conseguentemente l’ANNULLAMENTO del procedimento di riconoscimento cittadinanza).  E viceversa.
NOTA 3: La pratica di iscrizione in APR dura 1 mese e mezzo a meno che non ci sia una risultanza negativa degli accertamenti della Polizia Locale, nel qual caso può durare anche più di  3 mesi.

Le persone iscritte nell'APR possono fare la ISTANZA di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, in marca da bollo,  ALLEGANDO la documentazione completa all’ufficio dello Stato Civile del  Comune di residenza o al Consolato italiano competente per territorio.
Il richiedente dovrà dimostrare che il diritto di cittadinanza in capo all’Avo non è stato perso e che si è trasmesso ininterrottamente nel corso delle generazioni ai discendenti.
In caso di riconoscimento del diritto, gli atti dello stato civile del RICHIEDENTE verranno trascritti nei registri italiani e la cittadinanza sarà riconosciuta dalla nascita.
In presenza di documentazione carente o incompleta, la pratica potrà essere respinta.
Le persone che chiedono l'iscrizione in Anagrafe contestualmente alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis devono sapere che ciascun procedimento condizione l'altro: se non viene riconosciuta la dimora abituale  sarà NULLO anche il procedimento di riconoscimento della cittadinanza; se non viene riconosciuta la cittadinanza, sarà NULLO anche il procedimento di iscrizione anagrafica.
In particolare si evidenzia che: “gli interessati devono produrre due distinte separate domande, indirizzate al Sindaco e debitamente sottoscritte, le stesse dovranno, poi, essere istruite dall’Ufficio Anagrafe e solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione anagrafica (cioè dopo i 45 giorni previsti dall’art. 18 bis del DPR N. 223/1989, necessari per effettuare i dovuti accertamenti, salvo interruzione del termine) potranno essere oggetto di trattazione da parte dell’Ufficio di Stato Civile.”. (CIRCOLARE PREFETTIZIA NA del 17/11/2017 prot. 224204, con acquisizione del formale orientamento del Ministero dell’Interno).

2) Notizie sulla  DOCUMENTAZIONE da presentare unitamente alla Istanza:
 
1A. Estratto dell’atto di  nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita.  
[NB Per i nati nella Provincia di Treviso prima del 1871 è prassi accettare il certificato di battesimo, visto che non esistevano i registri dello Stato Italiano e l’Ordinamento dell’Impero Austro-Ungarico (cui il Veneto faceva parte dal 1797 al 1866) demandava ai parroci la registrazione delle nascite] prodotto in originale e legalizzato dalla Curia vescovile;
1B.  Atti di matrimonio, morte dell’avo emigrato all’estero;
2. Atti di nascita, matrimonio e morte dei discendenti.
[NB Per i nati/coniugati/morti all’Estero è necessario produrre gli atti di stato civile regolarmente emessi secondo la legge del Paese in cui sono formati e in regola con la traduzione e legalizzazione;
NB  Deve essere documentata la filiazione da padre italiano (in ogni tempo del Regno d’Italia (di cui il Veneto fa parte dal 03/10/1866) o della Repubblica italiana) oppure da madre italiana (nascita dopo il 01/01/1948);
NB  Se c’è stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero prima del 1948, per la legge n.555 del 1912  (art. 10 c.3) la donna ha perso la cittadinanza italiana per assumere quella del marito (tranne il caso in cui la cittadinanza del marito non le potesse essere trasmessa); se c’è stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero tra il 1948 ed il 1975 deve essere verificata la posizione. In caso di verifica negativa, la pratica verrà respinta.]

3. Certificato rilasciato dall’Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo non abbia acquistato la cittadinanza straniera prima della nascita dell’ascendente dell’interessato;

4. Certificato rilasciato dall’Autorità Consolare italiana attestante che né l’interessato, né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa;

5. Certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 
NOTA BENE 1:
I documenti rilasciati all'estero DEVONO ESSERE TUTTI IN ORIGINALE e PRODOTTI SU CARTA (NON POSSONE ESSERE PRESENTATI DOCUMENTI ELETTRONICI, cosa riservata solo alla corrispondenza tra Comuni e tra Comuni e Consolati) e i documenti fatti all’estero devono essere IN REGOLA :
-con la LEGALIZZAZIONE (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, - es. Convenzione dell’Aja del 1961, che dispone la necessità dell’APOSTILLE – la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato)
- e con la TRADUZIONE in italiano (se svolta all’estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato  Italiano oppure munita della Apostille; ovvero con l’attestazione del Tribunale Italiano se svolta in  Italia).

NOTA BENE 2:
ATTENZIONE: Atto originale, sua legalizzazione, traduzione dell'atto e legalizzazione della traduzione, DEVONO essere LEGATI tra loro, a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale. La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione (in pratica bisognerà PRIMA portare a legalizzare l'atto originale. Una volta legalizzato, l’atto verrà fatto tradurre e riportato all'Ufficio che legalizzerà la traduzione UNENDOLA all'atto originale già in precedenza legalizzato). Atti sciolti non danno dimostrazione che la traduzione afferisca all'originale e possono portare all'ANNULLAMENTO della pratica (a meno che non si faccia una nuova traduzione).

NOTA BENE 3:
MOLTO MA MOLTO IMPORTANTE: i documenti devono essere TUTTI concordi sulle generalità (COGNOME, NOME) e sulle DATE riportate in TUTTI i diversi atti. (ATTENZIONE: ci deve essere concordanza ASSOLUTA sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti!!!! – In caso di risultanza non uniforme la pratica sarà ANNULLATA oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall’Estero, tradotta e resa legale per l’Italia). E' consigliabile, se ricorresse il caso, di eseguire un procedimento di RETTIFICAZIONE presso l'Autorità straniera, presentando poi nell'istanza anche i Provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale straniera, legalizzati e tradotti.

NOTA BENE 4:
Gli atti di stato civile non possono essere sostituiti da documentazione non avente valore legale nello stato in cui sono formati (Ad esempio NON potrà essere accettato un certificato di BATTESIMO in luogo di un ATTO DI NASCITA, se nello Stato di emissione non ci sia parificazione legale tra i due atti; nel qual caso sarà necessario produrre una attestazione della Autorità Nazionale - in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione - che lo dimostri).

NOTA BENE 5:
Devono essere presentati TUTTI i documenti dello stato civile degli ascendenti e dei richiedenti. Ad esempio se una persona si sposa tre volte, dovrà presentare: l'atto del 1° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziali in corso); l'atto del 2° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziali in corso); l'atto del 3° matrimonio.

NOTA BENE 6:
La documentazione deve essere RECENTE (rilasciata da non più di  6 mesi), ciò vale anche per i documenti rilasciati dall'autorità straniera, quando non è riportata una data di scadenza, applicandosi l'articolo 41, comma 1, del DPR n. 445/2000.
 
NOTA BENE 7:
La richiesta deve essere fatta per iscritto in marca da bollo da € 16,00.

3) Altre AVVERTENZE molto importanti

NOTA BENE 1:
L’Ufficio dello Stato civile del comune di Villorba tratta la pratica solo una volta che sia stata presentata all’Ufficio Protocollo l’istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis da parte dell’interessato, iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente, e non dà valutazione preventive sulla documentazione totale o parziale  che venisse  precedentemente esibita o inviata. In caso di documentazione insufficiente o non corrispondente con le presenti regole, la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA.

NOTA BENE 2:
In caso di mancanza dell'attestazione di cui al punto 4 (Certificato rilasciato dall’Autorità Consolare italiana attestante che né l’interessato, né i suoi ascendente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa)  il procedimento viene SOSPESO, in attesa di riscontro del Consolato italiano competente.  La richiesta al Consolato verrà fatta solo DOPO aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta.
In caso di atti depositati presso altre Amministrazioni, se c’è specifica indicazione nella istanza  di tutti gli elementi necessari (es. Comune di deposito, anno di deposito, cognome e nome della persona riconosciuta cittadina italiana), il procedimento viene SOSPESO in attesa del riscontro dell’amministrazione interessata. La richiesta verrà fatta solo DOPO aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta.
In entrambi casi, in mancanza di riscontro entro qualche mese, la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA.

NOTA BENE 3:
L'ufficio dello stato civile opera un controllo sulla bontà degli atti presentati (es. atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) e sulla legalizzazione degli atti. Nel caso di verifiche di non corrispondenza della documentazione (legalizzazione fasulla; presentazione di atti falsi; ecc.) la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA e si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il TRIBUNALE di Treviso.

NOTA BENE 4: ATTENZIONE:
- La filiazione da parte di madre viene accettata solo DOPO il 01.01.1948
– il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero fino al 1975 ha in genere comportato la perdita della cittadinanza (in ogni caso non sarà possibile far valere in via amministrativa la cittadinanza per  discendenza con matrimonio prima del 1948  da parte di cittadina italiana con cittadino straniero che le ha trasmesso la cittadinanza)
– La rinuncia o la perdita della cittadinanza da parte del genitore che trasmette la cittadinanza, prima della nascita del figlio impedisce la trasmissione della cittadinanza; la perdita durante la minore età del figlio può aver comportato in genere la perdita automatica della cittadinanza fino all’avvento della legge n.91/1992.".
   
4)  Notizie sulla durata del procedimento

La durata del procedimento dipende dalla bontà della documentazione presentata, dal tempo di risoluzione della pratica di richiesta iscrizione anagrafica (se presentata contestualmente) e dal tempo che ci impiegheranno gli altri uffici coinvolti (consolati, comuni,. questure, ecc.) a dare riscontro alle richieste.

In particolare la durata dipende:

a)    Dal perfezionamento dell’iscrizione anagrafica (termine: 45 giorni);
b)    Dal tempo di evasione dei documenti e delle verifiche chieste ad altri comuni (termine 30GG.)  o ai consolati italiani all’estero (termine 30 giorni);
c)    Dal tempo di trattamento della pratica da parte dell’ufficiodi stato civile (termine 180 giorni=6 mesi);
d)    Dal tempo del rilascio dei certificati dello stato civile (termine 180 giorni=6 mesi) per la variazione della cittadinanza nell’archivio anagrafico, da cui dipende il successivo rilascio della carta di identità italiana.
N.B. I termini vanno SOMMATI tra di loro e il termine si interrompe quando il provvedimento è in capo ad altro soggetto, ente od ufficio. (Qualora l'ente interpellato non dovesse dare risposta nel termine previsto, e neppure dopo sollecito, l'ufficio procedente sarà costretto a prendere un provvedimento di RIGETTO DELL'ISTANZA  o di preavviso di rigetto della stessa). Se poi la documentazione non è completa e corretta, potrà essere emesso un preavviso di rigetto e dato un tempo per provvedere, con ulteriore decorso di tempo.
Il Ministero dell'Interno ha comunicato che ”a partire dal 5 dicembre 2018, è stata stabilita, nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006 n.124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile in Italia e all'estero" (Circolare Ministero dell'Interno n. 666 del 25/01/2019). - Sulla verifica preventiva dei documenti: vedi NOTA BENE 8.

Si evidenzia infine che il Comune di Villorba è transitato in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con un unico archivio informatico nazionale, con gestione centralizzata delle anomalie, che spesso NON consente la registrazione della cittadinanza italiana dalla nascita a chi risultava iscritto quale straniero per immigrazione. Ciò può comportare, dopo il riconoscimento della cittadinanza italiana, un tempo ulteriore (in taluni casi anche superiore al mese) per poter richiedere documenti di identità italiani (es. carta di identità o passaporto).

4bis) Richieste di riconoscimento della cittadinanza da parte di cittadini brasiliani dal 06/10/2021

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha emanato Circolare   n. 6497 del 06/10/2021, in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,  che tratta la casistica degli emigrati italiani presenti in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889 (Decreto del Governo Brasiliano n.58 A del 15/12/1889).
Nella materia dello stato civile, la legge prevede (art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 396 del 2000) che «l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno» e, come confermato dalla Giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; Consiglio di Stato, Sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5048) le Circolari ministeriali sono vincolanti per ogni ufficiale dello stato civile.
La richiamata circolare sostanzialmente indica all'ufficiale di stato civile  - nel caso di cittadino italiano emigrato in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889, per le quali sentenze "di recente adottate dalla Corte d'Appello di Roma" hanno respinto "domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza dei discendenti dell'avo sulla base dell'intervenuta interruzione della linea di trasmissione" - di non definire il procedimento per pratiche "nelle quali è vantata discendenza da dante causa interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889", lasciando "la trattazione in un momento successivo, nel quale l'orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione". In caso di diffide legali "in particolare gli Ufficiali di Stato Civile potranno - senza rigettare le istanze - segnalare la necessità di rinvio per ulteriori approfondimenti, opponendo l'esigenza di tener conto dell'orientamento delle predette sentenze della Corte d'Appello".
Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, tutte le pratiche in cui l'avo dante causa sia stato interessato dalla Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889, potranno essere ricevute, ma con rinvio del procedimento per il provvedimento sindacale sul riconoscimento o meno della cittadinanza jure sanguinis, in attesa di nuove disposizioni ministeriali.

4 ter) Atti argentini non presentati in originale cartaceo

Si consiglia la produzione degli atti di stato civile argentini in forma originale cartaceo e NON stampati dal formato elettronico GEDO (Sistema de Gestion Documental Electronica). L'ufficiale dello Stato Civile italiano non è infatti tenuto a una acquisizione d'ufficio del documento straniero da un sito informatico (il GEDO) di uno stato straniero, in cui le indicazioni sono in lingua straniera che l'ufficiale dello stato civile non è tenuto a conoscere e non potrebbe neanche usare in via ufficiale.
La questione è stata oggetto di una trattazione di un tavolo tecnico, istituito a seguito dell'incontro del 7/4/2022 tra i Ministri degli Interni di Argentina ed Italia (che "hanno approfondito la problematica riguardante la legalizzazione dei certificati di stato civile in formato digitale presentati da cittadini argentini nei comuni italiani per l'acquisizione della cittadinanza per discendenza").
Con Circolare del Ministero dell’Interno n. 77 del 07/07/2022 avente per oggetto: “Repubblica Argentina. Atti di stato civile in formato digitale” sono state date indicazioni (cui l’USC è tenuto a uniformarsi)  secondo cui: “il servizio web reso disponibile dalle Autorità argentina consente di verificare unicamente le apostille elettroniche rilasciate a partire dal 15 aprile 2019,  Pertanto sono ricevibili gli atti argentini presentati all’ufficiale dello stato civile a corredo di istanze, muniti di apostilla elettronica rilasciata da tale ultima data (15 aprile 2019) previ i necessari riscontri da effettuare attraverso la procedura evidenziata”.
“Per gli atti antecedenti la data del 15 aprile 2019, invece, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell’apostille con le modalità suindicate, i cittadini argentini devono richiedere alle competenti autorità consolari l’apposizione di una valida apostille, prima dell’esibizione del documento all’ufficiale dello stato civile.”.
Atti argentini non presentati su ORIGINALI CARTACEI porteranno pertanto al rigetto delle istanze.



Data ultimo aggiornamento: 03/02/2023

Ufficio di competenza: Stato Civile
Tel: +39 0422 6178
Fax: +39 0422 61799
Email: mail@comune.villorba.tv.it
Pec: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it
Indirizzo: Villa Giovannina - Piazza Umberto I, 21
Orari: Gli Uffici ricevono generalmente su appuntamento nella sede di villa Giovannina in via della Libertà 21, nella fascia oraria 9:30-13:00 (tutte le mattine, dal lunedì al venerdì) e 15:00-18:00 (di pomeriggio solo il lunedì).

Costi per l'utenza
Marca da Bollo.

Modulistica
Modulo riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis 2023
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