ELEZIONI TRASPARENTI - OBBLIGHI DELLE LISTE
 

L’art. 1, comma 14, della L. 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito l’obbligo per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentano alle competizioni elettorali di qualunque genere di pubblicare sul proprio sito internet entro il 14° giorno antecedente la data dell’elezione (19 settembre 2021), per ciascun candidato, il curriculum vitae ed il relativo certificato del casellario giudiziale. Il certificato deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione. Se la richiesta del certificato penale è presentata per tale obbligo, le imposte di bollo e le atre spese sono ridotte della metà.

La richiesta al Casellario può essere fatta da ciascun candidato. In alternativa la richiesta può essere fatta dal rappresentante legale della lista o da un suo delegato, se autorizzato da ciascun candidato. In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l’incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l’auten¬tica di firma). Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata anche unitamente o all’interno della dichia¬razione di accettazione della candidatura.
Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

I documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista, devono  essere comunicati subito dopo la predetta pubblicazione (all'indirizzo mail: mail@comune.villorba.tv.it; pec: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it; a mano presso gli Uffici di Villa Giovannina) per la pubblicazione sul sito del Comune di Villorba nell’apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti".  Entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni (26 settembre 2021) i medesimi documenti verranno pubblicati anche sul sito del Comune.

Obbligo di cui all'’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 di pubblicare sul  sito internet del partito o della lista, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.

Relativamente all'adempimento chiesto ai presentatori di lista dall'’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (che ha stabilito l’obbligo per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, entro il 14° giorno antecedente la data dell’elezione), è stato chiesto alla Prefettura di Treviso come dovessero comportarsi movimenti, liste, partiti in assenza di proprio sito internet. Ciò anche in considerazione del fatto che l’omessa pubblicazione dei documenti sui siti internet dei partiti, movimenti politici o liste, pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

Con nota  del 18 agosto l'Ufficio Elettorale della Prefettura ha trasmesso al Comune di Villorba (di cui al protocollo comunale n° 31436 del 18/08/2021) due note della Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, relative ala partecipazione di lista civica ad elezioni amministrative in comuni sopra i 15.000 abitanti, in cui viene detto che "ciascuna lista risulterà tenuta alla pubblicazione dei documenti previsto dalla legge sul proprio sito internet e, qualora non ne sia provvista, sarà obbligata ad aprirne uno" (sia nota n° protocollo 2019/0000429/CRP del 05/04/2019, sia nota n° protocollo 2020/0000992/CRP del 20/07/2020).
In particolare la nota del 20/07/2020 specifica che quando più liste sostengono lo stesso candidato sindaco, "ciascuna formazione politica dovrà assolvere gli obblighi in esame mediante pubblicazione su proprio sito internet", e nel caso di "presentazione di un simbolo composto (inserimento all'interno di un contrassegno elettorale dei contrassegni di due o più formazioni politiche), ciascuna formazione politica che abbia partecipato alla presentazione della lista e/o prestato il consenso all'utilizzo del simbolo, sarà tenuta alla pubblicazione sul proprio sito internet dei curricula e dei certificati penali" (nota del 20/07/2020, citata).

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n° protocollo 2019/0000429/CRP del 05/04/2019

n° protocollo 2020/0000992/CRP del 20/07/2020