Convivenze di fatto
(Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Corbolante)
 

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n.76/2016 che consente la costituzione dellaconvivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti (art.1 cc.36-37).

Regolamentazione della convivenza di fatto

Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile (art.1 c.36).

Diritti e doveri

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri

-       i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario, come ad esempio  il diritto di visita al detenuto (art.1 c.38);

-       il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero (art.1 c.39);

-       la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie (art.1 c.40);

-       nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto),  il diritto del convivente superstite  di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto (art.1 cc.42-44);

-       il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza (art.1 c.45);

-       il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa familiare se  il convivente presta  stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente (art.1 c.46).

Inoltre:

-       se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno (art.1 c.48);

-       nel caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite (art.1 c.49).

Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art.1 c.65).

Costituzione della convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione (clicca qui per scaricare il modello della dichiarazione).

In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione anagrafica di residenza o di abitazione, allegando la specifica dichiarazione al resto della documentazione prevista.

Cittadini stranieri - I cittadini non italiani devono presentare - oltre alla dichiarazione per la costituzione della convivenza, corredata da validi documenti di identità - la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es. Dichiarazione consolare sullo stato civile dell'interessato oppure o Nulla osta al matrimonio o altro documento da cui si desuma - con assoluta certezza - la libertà di stato). Tali documenti devono essere rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione.
Nell'ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato lo stato civile, l'interessato dovrà preventivamente richiedere la rettificazione presso gli sportelli anagrafici di competenza.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

  • consegna diretta allo Sportello Unico Polifunzionale di Villa Giovannina, anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito, oltre che del proprio documento identificativo, della copia fotostatica di quello della persona assente;
  • spedizione a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Ufficio Anagrafe del Comune di Villorba – Piazza Umberto I n.19 – 31020 Villorba (TV), allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
  • trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
    - via FAX al numero 0422 – 6179229;

          - via POSTA ELETTRONICA all'indirizzo : mail@comune.villorba.tv.it;

          - via PEC all'indirizzo: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it

  • trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati in una delle seguenti modalità alternative:
    - via POSTA ELETTRONICA all'indirizzo : mail@comune.villorba.tv.it;

          - via PEC all'indirizzo: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it.

 Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

  • quando viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
  • nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
  • qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, fino a che prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto (clicca qui per scaricare il modello), può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.

La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

  • consegna diretta allo Sportello Unico Polifunzionale di Villa Giovannina, anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito, oltre che del proprio documento identificativo, della copia fotostatica di quello della persona assente;
  • spedizione a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Ufficio Anagrafe del Comune di Villorba – Piazza Umberto I n.19 – 31020 Villorba (TV), allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
  • trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
    - via FAX al numero 0422 – 6179229;

          - via POSTA ELETTRONICA all'indirizzo : mail@comune.villorba.tv.it;

          - via PEC all'indirizzo: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it

  • trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati in una delle seguenti modalità alternative:
    - via POSTA ELETTRONICA all'indirizzo : mail@comune.villorba.tv.it;

          - via PEC all'indirizzo: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it.

Contratto di convivenza

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini della opponibilità ai terzi.

La trasmissione da parte del notaio o dell'avvocato potrà essere effettuata:

  • spedizione a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Ufficio Anagrafe del Comune di Villorba – Piazza Umberto I n.19 – 31020 Villorba (TV), allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
  • via PEC all'indirizzo: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
  • Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"


Data ultimo aggiornamento: 30/11/2023

Ufficio di competenza: Anagrafe
Tel: +39 0422 6178
Fax: +39 0422 61799
Email: mail@comune.villorba.tv.it
Pec: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it
Indirizzo: Villa Giovannina - Piazza Umberto I, 21
Orari: vedi sotto

Per attivare il procedimento l'utente deve rivolgersi allo Sportello per il Cittadino
Modalità: Riceve le richieste di costituzione/cessazione della Convivenza di fatto
Tel: +39 0422 6178
Fax: +39 0422 61799
Email: mail@comune.villorba.tv.it
Pec: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it
Indirizzo: Villa Giovannina - piazza Umberto I, 21
Orari: lunedì 9:30-13.00 15:00-18:00, da martedì a venerdì 8:30-13:00, sabato chiuso.

Costi per l'utenza
Nessuno.

Modulistica
Convivenza di fatto - Costituzione
Modello per la costituzione della Convivenza di fatto

Convivenza di fatto - Cessazione
Modulo per la cessazione di una convivenza di fatto